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Pubblicato il 03/11/2021

Pubblicato D.M. 3 settembre 2021:

“Decreto mini-codice” criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In data 29 ottobre 2021 sul numero 259 della gazzetta ufficiale, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 3 settembre 2021 inerente i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro. Il decreto entra in vigore il 29 ottobre 2022

Il decreto è strutturato in 5 articoli e un allegato dove lo scopo è quello della completa abrogazione del D.M. 10 marzo 1998. Si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti all’art. 62 del TUS, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili.

Il testo ha l’obbiettivo di rendere obbligatoria, secondo una valutazione prestazionale e non prescrittiva, la valutazione del rischio di incendio anche nella attività non soggette al Codice di Prevenzione Incendio.

1 - Campo di applicazione

Il decreto:

2 - Attività a basso rischio incendio: i requisiti

L’Allegato al decreto stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.

N.B. – sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

N.B. – per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell’elenco dell’allegato I al D.P.R. n.151 del 2011

3 - Valutazione del rischio di incendio

Deve essere effettuata la valutazione del rischio d’incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro e deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:

4 - Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

N.B. nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l’utilizzo di estintori a base d’acqua (estintori idrici)

5 - …Se l’attività non è a basso rischio

In tal caso allora si applica la Regola tecnica orizzontale (RTO) del Codice di prevenzione incendi (DM 3 Agosto 2015).

Di conseguenza (salvo modifiche), all’entrata in vigore del nuovo DM, il campo di applicazione del DM 3 Agosto 2015 sarà ampliato alle attività «non normate e non soggette» che al contempo non sono classificabili come luoghi di lavoro a basso rischio.

Infine, per le attività soggette ci sono le regole tecniche verticali prescrittive o del «Codice». Ovviamente l’applicazione delle RTV del Codice comporta anche il rispetto della relativa RTO.

6 - Luoghi di lavoro esistenti prima dell’entrata in vigore del futuro decreto

Per essi, l’adeguamento alle disposizioni in esso contenute va messo in atto nei casi in cui il d.vlgs. 81/2008 prevede l’obbligo di rielaborazione della valutazione dei rischi.

Più in particolare, l’adeguamento scatta se, relativamente all’aggiornamento del DVR, le motivazioni elencate nel D. lgs. 81 del 2008 (articolo 29, comma 3) riguardano nello specifico il rischio di incendio. In ogni caso, l’adeguamento alla nuova normativa è previsto entro 5 anni dalla sua entrata in vigore.

Emme Antincendio S.r.l. consiglia quindi a tutti i datori di lavoro di eseguire una prima valutazione del rischio incendi (che ricordiamo essere obbligatoria) per valutare tutti i rischi attinenti alla stessa presenti in azienda evitando così di trovarsi impreparati in caso di uscita a breve della norma appena descritta.

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