Cosa sono i gas fluorurati ad effetto serra ?
I gas fluorurati o F-gas ( HFC, PFC e SF6 ) sono sostanze chimiche artificiali usate in vari settori
e applicazioni.
Sono diventati molto diffusi dagli anni ’90 come sostituti di alcune sostanze che riducono
lo strato di ozono3 utilizzate all’epoca nella maggior parte delle applicazioni, come i clorofluorocarburi
(CFC) e gli idroclorofluorocarburi (HCFC), e gradualmente eliminate in
base al protocollo di Montreal.
I gas fluorurati non contribuiscono alla riduzione dello strato di ozono, tuttavia la maggior parte di essi presenta un elevato potenziale di riscaldamento globale (GWP).
Il GWP utilizzato nel contesto del regolamento sugli F-gas è calcolato sulla base del potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas fluorurato rispetto a un chilogrammo di CO2.
Gli HFC costituiscono il gruppo più comune di gas fluorurati. Trovano impiego in vari settori e applicazioni, ad esempio come refrigeranti negli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell’aria e nelle pompe di calore, come agenti espandenti per schiume, come agenti estinguenti in sistemi antincendio, propellenti
per aerosol e solventi.
I PFC sono di norma usati nel settore dell’elettronica (ad esempio per la pulizia al plasma di wafer di silicio) e nell’industria cosmetica e farmaceutica (estrazione di prodotti naturali come nutraceutici e aromi), ma in misura minore anche negli impianti di refrigerazione come sostitutivi dei CFC – spesso in combinazione con altri gas.
In passato i PFC venivano utilizzati come agenti estinguenti e possono
ancora trovarsi nei sistemi di protezione antincendio più vecchi.
L’SF6 viene usato principalmente come gas di isolamento e di spegnimento d’arco in apparecchi di manovra (commutatori) di alta tensione e come gas di protezione nella produzione di magnesio e alluminio.
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Le sostanze che riducono lo strato di ozono sono sostanze che distruggono lo strato di ozono della Terra. Contengono di norma cloro o bromo. Tali sostanze sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
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I dati relativi al GWP in 100 anni elencati nell'allegato II sono quelli pubblicati nella terza relazione di valutazione adottata dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC).
Tali valori sono compresi tra 97 per il fluorometano (HFC-41) e 22 200 per l'esafluoruro di zolfo.
I requisiti del regolamento sugli F-gas riguardano:
- produttori, importatori ed esportatori di gas fluorurati;
- fabbricanti e importatori che immettono in commercio nell'UE taluni prodotti e apparecchiature
contenenti gas fluorurati;
- utilizzatori di SF6 nella pressofusione del magnesio e per il riempimento degli pneumatici;
- operatori di talune apparecchiature e sistemi contenenti gas fluorurati;
- personale tecnico e imprese coinvolti in determinate attività collegate ad apparecchiature
contenenti gas fluorurati.
Come già descritto in precedenza, i gas fluorurati sono impiegati in vari settori di applicazione.
Nel regolamento sugli F-gas sono definiti obblighi specifici per gli operatori dei
seguenti tipi di apparecchiature:
- impianti fissi di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore;
- impianti fissi di protezione antincendio ed estintori;
- quadri e apparecchi di manovra (commutatori) di alta tensione;
- apparecchiature contenenti solventi.
Rientrano nel regolamento sugli F-gas anche altri prodotti e apparecchiature, comprese
apparecchiature mobili, contenenti gas fluorurati.
Quali tipi di sitemi e di apparecchiature
sono interessati ?
Impianti fissi di protezione antincendio
Gli impianti fissi di protezione antincendio sono definiti come impianti in funzione o temporaneamente
fuori servizio composti di uno o più contenitori interconnessi, ivi comprese
parti associate, installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio
definito e che di norma non sono in movimento durante il loro funzionamento.5
I gas fluorurati utilizzati in impianti fissi di protezione antincendio sono principalmente
gli HFC. Anche se l’immissione in commercio di impianti di protezione antincendio contenenti
PFC è vietata dal 4 luglio 20076, gli impianti contenenti PFC più vecchi possono
ancora essere in funzione. I gas fluorurati spengono l’incendio assorbendo il calore dalla
fiamma. Sono tipicamente installati in sale di elaborazione dati in cui sono presenti server
e, in minor misura, nelle torri di controllo del traffico aereo, nei musei, nei centri di telecomunicazione,
negli ospedali, nelle banche e così via.
Estintori
Gli estintori sono dispositivi portatili, di solito manuali o montati su mezzi mobili. L’immissione
in commercio di estintori contenenti PFC è vietata dal 4 luglio 20076. Gli estintori
contenenti HFC non sono inoltre molto comuni. Tali estintori sono usati di norma in particolari
settori o condizioni di applicazione specifici come ad esempio in sale informatizzate,
in strutture di telecomunicazione e a bordo di aerei. Gli estintori sono disponibili in
tutte le loro dimensioni standard.
Come individuare gli agenti estinguenti contemplati dal regolamento
Il regolamento sugli F-gas riguarda gli impianti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati
elencati nell’allegato II nonché i preparati (comunemente denominati “miscele”)
contenenti tali gas.
L’uso dei gas fluorurati come agenti estinguenti è limitato ad applicazioni specifiche in
cui, di norma, si impiegano HFC puri (non miscele). In tali impianti di protezione antincendio
si usano comunemente HFC-227ea, HFC-125 e HFC-23. Negli estintori si utilizza
l'HFC-236fa. I PFC contenuti in impianti più vecchi includono il perfluorobutano (PFC-31-
10) e il perfluorometano (PFC-14).
Il modo più facile per individuare il tipo di agente estinguente è controllare l’etichetta
sui contenitori dell’impianto o sull’estintore. Quelli che contengono gas fluorurati, immessi
in commercio nell'UE dopo il 1° aprile 2008, devono riportare un’etichetta con il
testo “Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto”7
e devono anche indicare il tipo e la quantità di gas fluorurato. Nella sezione 7 è riportato
un esempio di tale etichetta.
Informazioni importanti sono nella maggior parte dei casi disponibili anche in manuali,
specifiche tecniche e registri del sistema e sui contenitori degli agenti estinguenti immessi
in commercio in data antecedente al 1° aprile 2008, anche se su questi ultimi è
possibile che siano indicate soltanto le denominazioni commerciali delle sostanze. Se
non sono disponibili informazioni chiare sull'agente estinguente utilizzato, è opportuno
richiederle al fornitore, al produttore o all'impresa e al personale che eseguono operazioni
di manutenzione o di riparazione dell’impianto o dell’apparecchiatura.
Chi è L' operatore dell' impianto ?
Il regolamento sugli F-gas stabilisce che l’operatore dell'impianto o dell’estintore è responsabile
del rispetto degli obblighi normativi. L’operatore è definito come “una persona
fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature
e degli impianti”. In base a questa definizione, il proprietario dell’impianto contenente gas fluorurati non è automaticamente l’operatore dell’impianto.
L’ “effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto
comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
- libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti
e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
- controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e
spegnimento);
- il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche
(ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento
permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura
o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.
Nella maggior parte dei casi, l'operatore di un impianto di protezione antincendio è una
persona giuridica (di norma una società ) che ha il compito di impartire istruzioni ai dipendenti
riguardo al funzionamento tecnico ordinario dell'impianto.
Lo stesso vale per gli estintori contenenti gas fluorurati che sono tipicamente usati in specifici settori di applicazione industriali.
Tenuto conto della complessità dell'installazione e dell'importanza del corretto funzionamento
dell'impianto, per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione o di riparazione
si ricorre spesso a contratti con imprese di assistenza. In tali casi, la determinazione
dell'operatore dipende dagli accordi contrattuali e pratici tra le parti.
Quali sono gli obblighi dell' operatore ?
Estintori
Gli operatori di estintori, a prescindere dalla quantità di gas fluorurati contenuti in questi
ultimi come agente estinguente, hanno la responsabilità di assicurare il corretto recupero
dell'agente estinguente stesso.
Per determinare la quantità di gas fluorurati, l'operatore deve controllare le etichette e il manuale o
le specifiche tecniche dell'impianto.
Quando la quantità di gas fluorurati contenuta nell’applicazione non è indicata
nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull'etichetta, ma potrebbe appartenere
a una delle categorie A, B o C, questa deve essere determinata da personale certificato.
In caso di dubbi, l'operatore deve rivolgersi al fornitore, al produttore o all'impresa di assistenza dell'impianto o dell'apparecchiatura.
Quali sono i compiti dell'operatori ?
Sulla base delle informazioni fornite nella sezione precedente, dovrebbe essere possibile
attribuire le applicazioni alle varie categorie quantitative di gas fluorurati e ai relativi requisiti.
N.B. Potrebbero essere applicabili e vanno tenuti in considerazione requisiti
nazionali specifici, in particolare per applicazioni con quantità di gas fluorurati,
inferiori a 3 kg.
Garantire la correttezza di installazione, manutenzione o riparazione dell'impianto.
Installazione e manutenzione o riparazione degli impianti di protezione antincendio devono essere eseguite,
da personale o imprese in possesso di un certificato appropriato.
Nel contesto del regolamento sui gas fluorura :
di uno o più serbatoi contenenti o destinati a
contenere gas fluorurati ad effetto serra
utilizzati come agenti estinguenti e dei relativi
componenti, ad esclusione dei componenti
che non influiscono sul contenimento
dell’agente estinguente prima del suo rilascio
a fini antincendio.
La manutenzione o riparazione comprende :
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Tutte le attività che implicano un
intervento sui serbatoi conteneni o
destinati a contenere gas fluorurati ad
effetto serra utilizzati come agenti
estinguenti o sui relativi componenti, ad
esclusione dei componenti che non
influiscono sul contenimento dell’agente
estinguente prima del suo rilascio a fini
antincendio.
Prevenire e riparare le perdite :
Tutti gli operatori di impianti fissi di protezione antincendio, a prescindere dalla quantità
di agente estinguente contenuta, devono:
- prevenire le perdite
- riparare non appena possibile le perdite dopo che sono state rilevate, attraverso tutte le misure fattibili sul
piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati.
Controllare le perdite :
Normali controlli delle perdite.
Gli impianti in funzione o temporaneamente fuori servizio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati
come agente estinguente devono essere controllati in relazione a eventuali perdite a intervalli regolari.
L'operatore dell'applicazione deve assicurare che il controllo sia eseguito da personale certificato.
N.B. Un sistema di rilevamento di perdite che avverta l'operatore in caso di perdita è obbligatorio per gli impianti
di protezione antincendio contenenti 300 kg o più di gas fluorurati. Gli impianti di protezione antincendio
installati prima del 4 luglio 2007 devono essere dotati di tali sistemi entro il 4 luglio 2010.
Quando è previsto un regime di ispezione conforme alla norma ISO 14520, i requisiti del
regolamento sono considerati rispettati a condizione che le ispezioni abbiano come minimo
la stessa frequenza.
Controlli successivi a una riparazione :
In casi di rilevamento di una perdita, l'operatore deve assicurare che la riparazione o la
sostituzione del contenitore vengano eseguite non appena possibile da personale certificato
ad effettuare tali specifiche attività.
Prima della ricarica, deve essere effettuata una prova di tenuta.
Deve essere eseguito un controllo di verifica in qualsiasi momento entro 1 mese dalla
data della riparazione a seconda della situazione e sulla base del parere della persona
certificata. Poiché il controllo di verifica deve essere effettuato secondo i requisiti standard
di controllo delle perdite, l'intervallo di tempo per il successivo controllo periodico
delle perdite decorre dalla data di tale verifica.
Sistemi di nuova installazione :
Nel caso di un sistema di nuova installazione, va effettuato, da parte di personale certificato,
un controllo secondo i requisiti standard di controllo delle perdite subito dopo la messa in funzione.
Installare sistemi di rilevamento delle perdite :
Le applicazioni che contengono 300 kg o più di gas fluorurati come agente estinguente devono essere
dotati di un sistema fisso di rilevamento delle perdite che avverta l'operatore in caso di perdita.
I sistemi di protezione antincendio installati prima del 4 luglio 2007 devono essere dotati di
un sistema di rilevamento delle perdite entro il 4 luglio 2010.
Il corretto funzionamento del sistema di rilevamento delle perdite va controllato come minimo
una volta ogni 12mesi.
Tali sistemi includono dispositivi di controllo del peso o pressostati, entrambi con allarmi automatici
per avvertire l'operatore in caso di qualsiasi perdita.
Se opportuno, possono essere usati anche altri sistemi che controllano la presenza di gas fluorurati
ad effetto serra nell'aria, che devono essere installati nel locale in cui sono collocati i contenitori di gas fluorurati.
Nella selezione della tecnologia appropriata e del luogo di installazione di un sistema di rilevamento,
l'operatore deve prendere in considerazione tutti i parametri che possono influire sull'efficienza del sistema
per garantire che il sistema installato rilevi una perdita e avverta l'operatore.
Vanno prese in considerazione le norme ISO 14520 e EN 15004 e quelle cui si fa in essa
riferimento, nonché le normative nazionali.
Qualora si presuma possa esservi una perdita di gas fluorurati, indicata dal sistema fisso
di rilevamento delle perdite, deve essere eseguito un controllo dell'impianto (sezione
5.3) per individuare la perdita e, se opportuno, ripararla.
Anche gli operatori di impianti di protezione antincendio contenenti meno di 300 kg di gas fluorurati
possono installare un sistema di rilevamento delle perdite.
Gli impianti di protezione antincendio con appropriati sistemi di rilevamento delle perdite correttamente funzionanti, che avvertono l'operatore in caso di perdita, sono sottoposti a controlli meno frequenti
Tenere un registro :
Gli operatori di applicazioni contenenti una quantità di gas fluorurati come agente estinguente
pari o superiore a 3 kg devono tenere un registro del sistema e renderlo disponibile
su richiesta all'autorità nazionale competente o alla Commissione europea.
Il registro del sistema deve contenere le seguenti informazioni :
- Nome, indirizzo postale, numero di telefono dell'operatore
- Informazioni sulla quantità e il tipo di gas fluorurati installati (se non sono indicate nelle specifiche tecniche
del fabbricante o sull'etichetta devono essere determinate da personale certificato)
- Quantità di gas fluorurati aggiunte (contenitori nuovi/aggiuntivi)
- Quantità di gas fluorurati recuperate durante le operazioni di manutenzione o di riparazione
e di smaltimento definitivo (rimozione/cambio di contenitori)
- Identificazione di impresa/personale che ha eseguito le relative attività
- Date e risultati dei controlli periodici delle perdite
- Date e risultati dei controlli del sistema di rilevamento delle perdite (se installato)
- Qualsiasi altra informazione pertinente
Recuperare l'agente estinguente dagli impianti di protezione antincendio e dagli estintori :
Gli operatori devono predisporre il corretto recupero, ossia la raccolta e lo stoccaggio,
da parte di personale certificato , dei gas fluorurati usati come agenti estinguenti da
sistemi fissi di protezione antincendio ed estintori portatili al fine di assicurarne il riciclaggio,
la rigenerazione o la distruzione.
Questa attività deve avvenire prima dello smaltimento definitivo dei contenitori
dell'agente estinguente e, se opportuno, durante le operazioni di manutenzione o
di riparazione.
I contenitori dell'agente estinguente devono essere scollegati da un impianto ad opera di personale certificato.
Di norma, la raccolta del gas dai contenitori, la riparazione delle perdite e la ricarica dei contenitori
sono effettuate nel luogo di produzione per i contenitori o i relativi componenti degli
impianti di protezione antincendio.
Informazioni sulla certificazione del personale tecnico e dell'impresa :
Le attività indicate, se non effettuate nei luoghi di produzione durante la fabbricazione o
la riparazione, possono essere eseguite soltanto da personale e imprese in possesso di un certificato,
rilasciato da un organo di certificazione designato da uno Stato membro.
L'operatore deve garantire che il personale sia munito di un certificato valido per l'attività prevista.
Vanno presi in considerazione i requisiti specifici dei singoli Stati membri.
I certificati devono contenere le seguenti informazioni :
- Nome dell'organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero del certificato e,
se del caso, data di scadenza
- Attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere
- Data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.
Per un periodo transitorio non oltre il 4 luglio 2010, in alcuni Stati membri possono essere
applicati sistemi di certificazione provvisoria. Gli Stati membri possono decidere in merito
al contenuto della certificazione e alla data di scadenza.
È pertanto importante che l'operatore sia consapevole delle condizioni specifiche dello Stato membro interessato.
I certificati (esclusi quelli provvisori) sono validi in tutti gli Stati membri, ma questi ultimi possono richiedere una traduzione del certificato.
I requisiti di certificazione per il personale e le imprese sono contenuti nel regolamento (CE)
n. 304/2008 della Commissione.
Informazioni sulle etichette :
Dal 1° aprile 200813 i fabbricanti o gli importatori che immettono in commercio nell'UE impianti di protezione antincendio, estintori e contenitori di gas fluorurati contenenti HFC, hanno l'obbligo di etichettarli.
L'etichetta è un'importante fonte di informazioni per sapere se l'impianto o l'apparecchiatura
rientra nell'ambito del regolamento sui gas fluorurati e quali requisiti si applicano.
Requisiti specifici per gli Stati membri possono prevedere che le informazioni riportate sull’etichetta
siano anche nella lingua di uno Stato membro.
L'etichetta deve riportare come minimo il tipo e la quantità del gas fluorurato contenuto e la dicitura:
“Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto”.
Sanzioni per mancata conformità :
Le sanzioni per le violazioni di qualsiasi disposizione del regolamento sugli F-gas sono stabilite dai singoli
Stati membri.
Elenco degli atti di esecuzione del regolamento (CE) n. 842/2006 :
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Regolamento (CE) n. 1493/2007della Commissione del 17 dicembre 2007 che istituisce,
a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato
della relazione che deve essere presentata dai produttori, importatori ed esportatori
di taluni gas fluorurati ad effetto serra.
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Regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007 che stabilisce,
conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le
apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
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Regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione del 18 dicembre 2007 che stabilisce,
conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio
fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
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Regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione del 19 dicembre 2007 che stabilisce,
conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
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Regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in
conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti
minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese
e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
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Regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in
conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti
minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese
e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e
gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
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Regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in
conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti
minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale
addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione.
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Regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in
conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti
minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale
addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature.
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Regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in
conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti
minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco
degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di
condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
-
Regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in
conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il
formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri.