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Preambolo

Il Presidente della Repubblica: Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che prevede la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'interno;

Decreta:

Articolo unico. - Le aziende e lavorazioni che, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio, sono determinate con le tabelle A e B, annesse al presente decreto.

Allegato 1

Tabella A

Aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti (art. 36, lett. a, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547).

Numero d'ordine

Denominazione e settore d'attività

1

Officine od impianti per la produzione di gas combustibili ottenuti per distillazione, reazione, carburazione od altri processi.

2

Aziende che utilizzano gas combustibili per sottoporli a successive trasformazioni.

3

Aziende per la produzione di gas combustibili compressi, disciolti o liquefatti

4

Magazzini e depositi di bombole o bidoni di gas combustibili: compressi, per capacità complessiva delle bombole superiore a 2000 litri; disciolti o liquefatti, per quantitativi di gas superiori a 500 Kg.

5

Centrali di compressione, stazioni di travaso e depositi di metano e di gas idrocarburati.

6

Aziende per l'idrogenazione di olii e grassi.

7

Trattamento dei prodotti ortofrutticoli con l'impiego di gas combustibili con impianto generatore centralizzato ovvero con oltre 5 posti di lavoro.

8

Impianti per la saldatura o per il taglio dei metalli, con l'impiego di gas combustibili con impianto generatore centralizzato, ovvero con oltre 5 posti di lavoro.

9

Aziende nelle quali si esegue la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 cannelli a gas.

10

Stabilimenti per la lavorazione del greggio petrolifero, degli olii minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione, trattamento degli olii minerali, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili, lavorazione ulteriore di petroli, benzina, ecc., preparazione e lavorazione di olii ed affini, produzione di emulsioni bituminose da petroli, rigenerazione di olii minerali esausti o bruciati, altre eventuali lavorazioni affini).

11

Depositi, magazzini e rivendite di benzina, petrolio, olii minerali ed altri prodotti idrocarburati infiammabili o combustibili, per quantità superiori a 500 Kg.

12

Autorimesse pubbliche.

13

Reparti di collaudo e prova negli stabilimenti per la costruzione e riparazione di motori a combustione interna.

14

Produzione di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili, calzature e di altri prodotti affini, ottenuti con l'impiego di sostanze infiammabili.

15

Estrazione di olii con solventi infiammabili.

16

Produzione della glicerina con esclusione del processo per idrolisi dai grassi.

17

Produzione di acqua ragia vegetale.

18

Lavatura a secco con solventi infiammabili.

19

Distillazione di catrame e depositi di benzolo per quantità superiori a 500 Kg.

20

Produzione di vernici con solventi infiammabili.

21

Aziende in cui viene eseguita l'iniezione di olii creosolati.

22

Produzione di inchiostri da stampa con impiego di solventi infiammabili.

23

Produzione e depositi di solfuro di carbonio.

24

Distillerie e depositi di alcol a concentrazione superiore al 60% in volume.

25

Produzione di colle animali con impiego di solventi infiammabili.

26

Produzione di rajon e di cellophane e di prodotti affini ottenuti con l'impiego di solventi infiammabili.

27

Produzione di fibre tessili poliviniliche.

28

Reparti di verniciatura a spruzzo con solventi infiammabili con oltre 5 addetti.

29

Aziende per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, ottenuti con l'impiego di sostanze infiammabili.

30

Produzione di solventi infiammabili per uso industriale (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di isoamile, acetato di isobutile, acetato di isopropile, acetato di metile, acetato di propile, acetato di vinile, acetone, acido acetico, alcol butilico, alcol etilico, alcol isoamilico, alcol isopropilico, alcol metilico, aldeide acetica, benzina, benzolo, butadiene, butanone, butilene, cicloesano, cloroformio, dimetilbenzene, eptano, esano, etere etilico, etere isopropilico, etilbenzene, formiato di etile, formiato di metile, furfurolo, metilcicloesano, metilsobutilchetone, nafta, nitropropano, ossido di etilene, ossido di mesitile, ossisolfuro di carbonio, piridina, solfuro di carbonio, toluolo, trementina).

31

Industrie chimiche per la produzione di resine sintetiche, di coloranti organici ed intermedi e di prodotti farmaceutici con impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili (acrilnitrile, bromuro di etile, bromuro di metile, clorobenzene, cloruro di etile, dicloroetilene, dietilamina, diossano, etilamina, stirolo monomero).

32

Aziende che producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti considerate tali dal regolamento al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

33

Produzione e depositi di celluloide e di oggetti vari dello stesso materiale.

34

Produzione e depositi di pellicole infiammabili.

35

Aziende nelle quali si fa impiego di pellicole infiammabili.

36

Preparazione del fosforo e suo impiego per la produzione di composti. Aziende in cui viene prodotto ed utilizzato il fosforo ed il sesquisolfuro di fosforo e relativi depositi.

37

Produzione e depositi di fiammiferi.

38

Macinazione e raffinazione dello zolfo.

39

Aziende per la produzione di polveri di carbone.

40

Aziende per la produzione di agglomerati di materiali combustibili, di cartoni e feltri

catramati, di carbolineum, di nerofumo e di vernici nere.

41

Aziende per la produzione del magnesio, dell'elektron e delle leghe ad alto tenore di magnesio.

42

Aziende in cui si producono o impiegano polveri di magnesio, di alluminio, mangasene, rame; ovvero di cacao, tabacco, latte, destrina, legno, sughero ed altre sostanze organiche.

43

Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali.

44

Aziende per la produzione di carte calcografiche, eliografiche, cianografiche e fotografiche.

45

Magazzini per deposito di carta e cartoni catramati, cerate e simili, carta filata e trucioli di carta, magazzini per deposito e classificazione di carta usata, di stracci, nonché di cascami e fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma.

46

Aziende per la produzione della gomma, della guttaperca e dei relativi manufatti. Aziende per la produzione di ebanite, amiantite, vulcanite e di altri prodotti affini.

47

Reparti di preparazione alla filatura delle fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma e relativi depositi.

48

Produzione di tele cerate, tessuti gommati e prodotti affini; produzione di linoleum e prodotti affini.

49

Magazzini di deposito di fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma.

50

Produzione di carburo di calcio e depositi per quantità superiore a 1000 Kg.

51

Mulini per cereali ad alta macinazione con potenzialità superiore a 200 quintali nelle 24 ore.

52

Riserie con potenzialità superiore a 100 quintali nelle 24 ore.

53

Produzione di surrogati di caffè.

54

Aziende per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili; lavorazione della paglia, dello sparto e simili; lavorazione del sughero, produzione di farina e trucioli di legno e legno macinato; altre fabbricazioni affini.

 

Allegato 2

Tabella B

Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori (art. 36, lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547).

Numero d'ordine

Denominazione e settore d'attività

1

Aziende per la lavorazione della foglia del tabacco con oltre 100 addetti.

2

Fabbriche di mobili e di infissi con oltre 50 addetti.

3

Industria dell'arredamento e dell'abbigliamento con oltre 75 addetti.

4

Industria della carta con oltre 100 addetti e della cartotecnica con oltre 25 addetti.

5

Magazzini di vendita con oltre 50 addetti.

6

Aziende in genere nelle quali sono occupati contemporaneamente in un unico edificio a più di un piano oltre 500 addetti.

7

Attività esercitate in locali costruiti prevalentemente in legno o con solai o scale in legno, nelle quali sono occupati contemporaneamente oltre 15 addetti.