Salta al contenuto principale

31 MAGGIO 2013:

TERMINE PER OBBLIGO DICHIARAZIONE QUANTITA’

 

Entro il prossimo 31 maggio gli operatori delle applicazioni di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, devono presentare al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Ispra, la dichiarazione riguardante le emissioni; per quest’anno la trasmissione consiste unicamente nella dichiarazione dei dati anagrafici e dei dati identificativi del sistema o dell’impianto.

Si ricorda che il D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26 che disciplina il regime sanzionatorio per le violazioni alle disposizione del Regolamento Europeo 842/2006 all’art. 6 comma 3 e 4 prevede delle sanzioni amministrative da €1.000,00 a €10.000,00 per gli operatori che non ottemperano agli obblighi di trasmissione delle informazioni e/o trasmetta informazioni inesatte o non conformi alle disposizioni

 

 

CHI E’ L’OPERATORE DI IMPIANTO ANTINCENDIO ?

 

Nel 2009 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato una linea guida con lo scopo di fornire informazioni in merito al Regolamento CE 842/2006. Nel documento viene indicato come operatore una Persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti. L’effettivo “controllo sul funzionamento tecnico” di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:

  1. Libero accesso all’impianto che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi; 
  2. Controllo sul funzionamento e la gestione ordinaria (ad es. prendere la decisione di accensione e di spegnimento)
  3. Il potere decisionale e finanziario di decidere in merito a modifiche tecniche (ad es. sostituzione di un componente, installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto e nell’esecuzione di controlli (ad esempio controlli delle perdite) o riparazioni.

 Nel DPR 43 pubblicato sulla G.U. n. 93 del 20-4-2012 viene definito operatore il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto qualora questi non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

Abbiamo fatto interrogazione al Ministero dell’Ambiente e ad ISPRA in merito a questo quesito ed entrambi hanno risposto indicando come operatore il proprietario delle apparecchiature, entrambi però sottolineano che delegando una terza persona è necessario formalizzare nel contratto di manutenzione i limiti di responsabilità del proprietario e del manutentore tra questi anche chi deve inviare la dichiarazione.